A  seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile  1996
con  il quale l'A.RA.N. e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato  del  contratto  collettivo  concernente  il  nuovo  testo
dell'art.  30  del  CCNL  del  personale  con  qualifica dirigenziale
dipendente       dalle       amministrazioni       del       comparto
Regioni-Autonomielocali,  integrativo  del  CCNL  sottoscritto  il 10
aprile 1996, il giorno 12 giugno 1996, alle ore 15,30, presso la sede
dell'A.RA.N.,  ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per   la
rappresentanza    negoziale    delle    pubbliche    amministrazioni,
rappresentata dai componenti del comitato  direttivo  e  le  seguenti
confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale
delle regioni e delle autonomie locali:
   CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  CONFEDIR  e  CONFEDIR  (DIRER  EDIREL);
CISL-FILSEL Dirigenti,  CGIL-FP  Dirigenti,  UIL/EE.LL.    Dirigenti,
CONFSAL, CISAL, CISNAL, R.d.B./CUB, USPPI e UNIONE ITALIANA QUADRI.
   Al  termine  della  riunione  le parti hanno sottoscritto il nuovo
testo dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di  lavoro  del
personale  con  qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autononie
locali.
                               Art. 1.
   1. Nel testo del CCNL del  personale  con  qualifica  dirigenziale
dipendente   dalle  amministrazioni  del  comparto  Regioni-Autonomie
locali stipulato il 10 aprile  1996,  l'art.  30  e'  sostituito  dal
seguente:
                              "Art. 30.
                      Collegio di conciliazione
   1.  Ferma  restando,  in  ogni caso, la possibilita' di ricorso al
giudice competente avverso gli atti applicativi dell'art.  27,  commi
1,  2,  3,  del  CCNL  stipulato il 10 aprile 1996, il dirigente puo'
altresi' attivare le  procedure  di  conciliazione  disciplinate  nel
presente  articolo  e  istituite  ai sensi dell'art. 59, comma 7, del
D.Lgs. n. 29 del 1993.
   2. Il dirigente,  ove  non  ritenga  giustificata  la  motivazione
fornita  dall'amministrazione  o nel caso in cui tale motivazione non
sia stata indicata contestualmente alla  comunicazione  del  recesso,
puo' ricorrere al collegio previsto dal comma 4.
   3.  Il  ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, che costituisce  prova  del  rispetto  dei
termini,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
scritta di licenziamento. Il  ricorso  al  collegio  non  ha  effetto
sospensivo del recesso dell'amministrazione.
   4.  Il  collegio  di  conciliazione  e' composto di tre membri. Il
dirigente ricorrente  e  l'amministrazione  designano  un  componente
ciascuno,  e  i  due  componenti  cosi'  designati nominano di comune
accordo, entro  cinque  giorni  dalla  loro  designazione,  il  terzo
componente, con funzioni di presidente.
   5.   Il  dirigente  interessato  provvede  alla  designazione  del
componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso. L'amministrazione
comunica per iscritto al ricorrente la  designazione  del  componente
cha la rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
   6.  In  caso  di  mancato  accordo  o comunque di non rispetto dei
termini previsti nei commi 4 e 5 per la designazione dei  componenti,
essi  vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  dal
presidente del tribunale nella  cui  circoscrizione  ha  sede  legale
l'amministrazione.
   7. Il collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro
rappresentanti,   deve   esperire  preliminarmente  un  tentativo  di
conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni  per  la
revoca del recesso.
   8.   Ove   si   pervenga   alla   conciliazione  e  in  tale  sede
l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il  rapporto
prosegue  senza  soluzione  di  continuita';  in  caso  contrario, il
collegio, sentite le parti in causa,  emette  la  propria  decisione,
alla  quale  l'amministrazione e' tenuta a conformarsi anche nel caso
di cui al comma 15.
   9. La procedura per  la  conciliazione  e  per  l'emissione  della
decisione  deve  esaurirsi  entro  sessanta  giorni  dalla data della
costituzione del collegio.
   10. Ove il collegio, con motivato giudizio,  accolga  il  ricorso,
dispone  a  carico dell'amministrazione una indennita' supplementare,
determinata,  in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e   delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un
massimo pari al corrispettivo di ventidue mensilita'.
   11.   L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma  10  e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa  fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
    7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto;
    5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto;
    4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto;
    3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto;
    2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
   12.  Nelle  mensilita' di cui ai commi 10 e 11 e' ricompresa anche
la retribuzione di posizione prevista dagli articoli 40 e 41 del CCNL
stipulato il 10 aprile 1996.
   13. In caso di accoglimento  del  ricorso,  l'amministrazione  non
puo'  assumere  altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente  al  numero  di  mensilita'
riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 10 e 11.
   14.  Le  spese  relative  alla  partecipazione  del  presidente al
collegio sono a carico della parte soccombente.
   15.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  contratto e
comunque non oltre il 30  settembre  1997,  il  collegio  dispone  la
reintegrazione  del  dirigente  nel  posto di lavoro, senza la tutela
risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
      a) qualora accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di
nullita' di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del CCNL  stipulato
il 10 aprile 1996;
     b) qualora accerti che il recesso e' ingiustificato.
   16.   Il   dirigente  il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto
ingiustificato da parte del collegio di conciliazione, per un periodo
pari ai mesi  cui  e'  correlata  la  determinazione  dell'indennita'
supplementare  e  con  decorrenza  dalla pronuncia del collegio, puo'
avvalersi della disciplina di cui all'art. 31,  comma  10,  del  CCNL
stipulato  il  10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il  dirigente  ha
diritto  ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo
non lavorato.
   17. L'art. 27 del CCNL del 10 aprile 1996 entra  in  vigore  dalla
data  di  stipulazione del presente contratto. Agli eventuali casi di
recesso verificatisi nel periodo dall'11 aprile  1996  alla  suddetta
data  di  stipulazione  si  applica  la disciplina di cui al presente
articolo.
   18. La procedura del presente articolo sara' sostituita da  quella
prevista  dall'art.  69  del  D.Lgs. n. 29 del 1993 dal momento della
devoluzione al giudice ordinario delle  controversie  individuali  di
lavoro".
            CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA
   Via Nazionale, 75 - 00184 Roma - Tel. 06/4818551 - Fax 4873994
  La CIDA formula espressa riserva sulla disposizione di cui al punto
15  dell'art.  30,  nella  parte  in  cui limita al 30 settembre 1997
l'obbligo  delle  amministrazioni  a   conformarsi   alla   decisione
arbitrale reintegrando il dirigente.
  Tale  norma,  infatti,  assieme  alle  altre  che  disciplinano  la
materia,  pone  in  essere  un  sistema  che,  nel   conferire   alle
amministrazioni una potesta' assoluta al riguardo, contrasta sotto il
profilo  della  legittimita' con uno dei principi cardine sanciti dal
decreto legislativo n. 29/93  che  introducendo  la  separazione  del
ruolo  politico  e  di indirizzo da quello di gestione, presuppone un
quadro normativo  del  rapporto  di  lavoro  idoneo  a  garantire  la
necessaria conseguente autonomia della dirigenza.
  In  ogni  caso, la CIDA ribadisce quanto sottoscritto nel documento
di linee-guida per i contratti di area dirigenziale a proposito della
risoluzione del rapporto, sulla possibilita' di prevedere al riguardo
soluzioni  differenziate  nei  vari  comparti,  tenendo  conto  delle
diversita' dei contesti.